Come comunicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle
Finanze, sono confermate per il 2017, sulla base delle risorse disponibili, le misure
agevolative a favore degli autotrasportatori.
Confermati gli importi delle deduzioni forfetarie – In particolare, per i trasporti
effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa
(autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non
documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR), per il periodo d’imposta
2016, nella misura di 51,00 euro. La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati
personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un
importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il
territorio comunale.
La deduzione forfetaria va riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2017 Pf e
Sp, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così
come indicato nelle istruzioni del modello Redditi (i codici si riferiscono,
rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune e alla deduzione
per i trasporti oltre tale ambito).
Confermata la misura relativa al recupero del contributo al Ssn – Le imprese di
autotrasporto merci – conto terzi e conto proprio – possono recuperare nel 2017 fino ad
un massimo di 300 euro per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24) le somme
versate nel 2016 come contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di
assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei
veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non
inferiore a 11,5 tonnellate. Anche quest’anno, per la compensazione in F24, si utilizza il
codice tributo “6793”.
Se hai bisogno di assistenza puoi rivolgerti ai nostri uffici di Roma: 06.6797812 – alaroma@libero.it