La sicurezza in Italia è regolata dal DLgs. 81/08 ovvero il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro. la legge stabilisce procedure regole e misure preventive da adottare per rendere più sicuri i luoghi di lavoro, qualsiasi essi siano.
L’obiettivo finale è quello di ridurre al minimo o evitare l’esposizione dei lavoratori a rischi legati all’attività lavorativa per evitare infortuni o incidenti o peggio contrarre una “malattia professionale”.
Se da una parte il datore di lavoro deve garantire la sicurezza sul lavoro, dall’altra il lavoratore per l’interesse comune e per il “bene dell’azienda” deve garantire la sua professionalità e adottare un comportamento consono alla mansione che svolge.
Il complesso normativo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro è ampio e può essere riassunto nel: garantire la tutela al lavoratore attraverso un attenta valutazione dei rischi da parte del datore, provvedere alla sorveglianza sanitaria e collaborare con RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione) e RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza).
Il luogo di lavoro deve essere dotato di accorgimenti e deve esistere un’attività di prevenzione adeguata.
Una importante sentenza della Cassazione Penale, la n. 16715 del 17 aprile 2019, ha fatto luce su un problema che molto spesso si verifica sula formazione del lavoratore questa volta: la non veridicità di dichiarazioni rese dal datore di lavoro per infortuni sul lavoro, riguardanti gli attestati di formazione del lavoratore in materia di salute e sicurezza e sulla questione relativa ai falsi attestati rilasciati dai datori di lavoro. In questa pronuncia la Corte Suprema, in sez. VII, visto il caso concreto confermava la sentenza del Tribunale di Genova .
Nello specifico aveva dichiarato il datore dell’azienda colpevole di numerose violazioni contravvenzionali in materia di salute e sicurezza tra le quali la violazione dell’art.73 co. 4 e 5 del D.Lgs 81/08, e cioè la norma che regola la FORMAZIONE L’INFORMAZIONE NONCHE’ L’ ADDESTRAMENTO IN MATERIA DI ATTREZZATURE DA LAVORO , per fatti risalenti a circa due anni prima in cui un lavoratore extracomunitario suo dipendente aveva subito un infortunio sul cantiere allestito per la posa di alcuni cavi in fibra ottica.
Pertanto il lavoratore, dopo vari accertamenti e verifiche, non aveva la formazione adatta per fare alcune manovre specifiche necessarie per la mansione che svolgeva e pertanto la documentazione fornita dal datore fosse falsa.
La sentenza precisa che ” la falsità di tale attestato veniva desunta dal fatto che la data della supposta formazione fosse antecedente all’assunzione del lavoratore in cantiere e inoltre cosa più importante che il progressivo dell’attestato non corrispondeva al codice fiscale del lavoratore assunto“.
Alla fine di vari esami, il Giudice ha ritenuto che, e poi la Cassazione ha confermato, la RESPONSABILITA’ PENALE in capo al datore fosse ammessa e che tra le varie omissioni determinanti ai fini dell’infortunio subito dal lavoratore,NON AVEVA ADOTTATO LE MISURE NECESSARIE affinchè il lavoratore potesse svolgere la sua mansione senza rischio alcuno. Inoltre non aveva ricevuto la giusta formazione, informazione e addestramento adeguati per consentirgli l’utilizzo delle attrezzature specializzate nei confronti di altre persone presenti sul cantiere a cui avrebbe potuto causare danni.
Il datore pertanto è stato condannato al risarcimento danni per non aver avuto nei riguardi di un suo dipendente le giuste accortezze e dichiarando il falso su una materia che lui stesso avrebbe dovuto tutelare e verificarne l ‘esattezza.