Firmato il Protocollo condiviso: regolamentazione edile sul COVID-19

Venerdì 24 aprile è stato sottoscritto il nuovo Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri.

A partecipare alla firma: il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e le parti sociali ANCI, UPI, Anas SpA, RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal, Uil, Filca, CISL e Fillea CGIL.

Il 27 aprile, hanno aderito al protocollo condiviso per i cantieri: Confartigianato, Cna, Claai, Casartigiani e Confapi.

Il documento ha adeguato il precedente di marzo alle previsioni del Protocollo generale per la sicurezza del 24 aprile, in previsione della riapertura delle attività edilizie del 4 maggio 2020.

Il protocollo prevede la suddivisione in specifiche sezioni delle regole principali:

  • Obblighi informativi del datore di lavoro a tutti i lavoratori e a chiunque entri nel cantiere
  • utilizzo dei dispositivi di protezione individuale
  • modalità di accesso dei fornitori esterni ai cantieri
  • pulizia e igiene nel cantiere e gestione degli spazi comuni (mense, spogliatoi)
  • riorganizzazione del cantiere (turnazione, rimodulazione del cronoprogramma delle lavorazioni)
  • gestione di una persona sintomatica in cantiere.

In allegato, anche esempi di casi in cui può essere prevista l’esclusione dalle penali per ritardi o mancata consegna nei lavori di cantiere per i datori di lavoro, a causa dell’emergenza.

Casi di esclusione delle penali per ritardi o consegne nel protocollo condiviso

  • se non è possibile lavorare a distanza di sicurezza o non vi sia disponibilità adeguata dei dispositivi di protezione individuale.
  • Se l’accesso alle aree comuni non può essere contingentato e non è possibile assicurare i servizi relativi in altro modo.
  • Se si accerta un caso di lavoratore positivo al COVID-19 e si verifica, così, la necessità di porre in quarantena tutti i lavoratori con cui è venuto a contatto.
  • Sospensione delle lavorazioni.
  • Se il dormitorio non ha le caratteristiche minime di sicurezza richieste e/o non siano possibili altre soluzioni.
  • Per indisponibilità di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature e maestranze funzionali alle specifiche attività del cantiere.

Il datore di lavoro è tenuto a informare i dipendenti ed eventuali elementi esterni al cantiere sulle disposizioni legislative, attraverso cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento e gli obblighi connessi.

Alcuni tra gli obblighi relativi alla prevenzione del contagio, sono il controllo della temperatura corporea, con divieto d’accesso se superiore ai 37,5°, e l’impegno a rispettare tutte le disposizioni per la sicurezza.

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