Con una recente sentenza di agosto, la n. 21540/19, la Corte di Cassazione sconfessa l’operato dell’ Inps ed esclude i redditi da partecipazione derivanti dalla società di capitali (srl e spa) dal calcolo dei contributi artigiani e commercianti. I giudici infatti chiamati a pronunciarsi sull’operato dell’Inps, che da anni usa come calcolo di base tutti i redditi dei contribuenti e non solo quelli frutto del lavoro, mettono in chiaro che “poichè la normativa previdenziale individua la totalità dei redditi d’impresa così come dichiarato dalla disciplina fiscale, e visto che secondo il t.u.delle imposte gli utili che derivano dalla mera partecipazione a società di capitali, sono inclusi tra i redditi di capitale, ne consegue che i redditi capitali non concorrono a costituire base imponibile ai fini contributivi Inps”. Con il D.L n.384/1992, il legislatore era intervenuto stabilendo all’art.3bis stabilendo che il contributo a percentuale per la gestione artigiani e commercianti venisse calcolato la “totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini Irpef per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono”. Quali le tutele per i commercianti e gli artigiani? queste categorie devono ben valutare e fare attenzione alla CORRETTEZZA DEI CALCOLI dei contributi previdenziali effettuati dall’Inps. Escludere i redditi di capitale dal calcolo dei contributi di artigiani e commercianti comporta degli importi di molto inferiori: in questi casi è bene affidarsi a esperti e consulenti nel campo.
Contributi Inps: sentenza della Cassazione n. 21540/19
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