Con l’abrogazione del trattamento di disoccupazione speciale per l’edilizia (articolo 11, legge 23 luglio 1991, n. 223), l’Istituto ha chiarito nella circolare INPS 7 gennaio 2013, n. 2 le indicazioni operative e procedurali con cui accogliere le domande relative a eventi di licenziamento entro la data ultima del 30 dicembre 2016.
A seguire, sono stati emanati alcuni decreti ministeriale di concessione del predetto trattamento di disoccupazione speciale, riferiti a periodi successivi al 1° gennaio 2017.
Chiesti chiarimenti in merito al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, l’INPS pubblica il messaggio 20 settembre 2017, n. 3616 con cui fornisce le nuove indicazioni in merito al perfezionamento dei requisiti e alle decorrenze necessarie per richiedere il trattamento in esame.
Tenuto conto dell’intervenuta abrogazione dell’articolo 11 della legge n. 223 del 1991, a decorrere dall’1.1.2017, il Ministero vigilante – si legge nel messaggio Inps – ha precisato che le condizioni e i requisiti, previsti dalla delibera CIPI del 19.10.1993, per l’individuazione dei casi di crisi occupazionale ai fini dell’accesso al trattamento speciale di disoccupazione in esame, ivi compreso il raggiungimento del numero minimo di licenziamenti nell’arco di un semestre, dovevano perfezionarsi entro il 31.12.2016 ed entro la stessa data doveva essersi conclusa la procedura sindacale ed essere presentata la domanda presso gli uffici competenti.
Raggiunti i requisiti necessari all’accertamento dello stato di grave crisi dell’occupazione entro la data del 31.12.2016, il diritto alla concessione del trattamento speciale di disoccupazione, per un periodo di 27 o 18 mesi, si estende anche ai lavoratori licenziati entro il semestre successivo, impegnati nelle stesse opere, anche se il licenziamento avviene dopo il 31.12.2016.
Quindi, in relazione a quanto sopra, il secondo ed il terzo capoverso del paragrafo 3.3. (Trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui alla Legge n. 223 del 1991) della richiamata circolare n. 2 del 7 gennaio 2013 vengono così sostituiti:
“Pertanto, le domande della prestazione in parola, identificate nella procedura di pagamento con la numerazione domanda di tipo “7”, con codice “motivo cessazione 80”, potranno essere validamente presentate per gli eventi di licenziamento intervenuti entro 6 mesi dal raggiungimento dei requisiti necessari all’accertamento dello stato di grave crisi dell’occupazione, raggiungimento che deve intervenire entro il 31 dicembre 2016.”