Domanda di pensionamento e cessazione effettiva del rapporto di lavoro

Molto si è discusso sull’importanza della cessazione del rapporto di lavoro e sul pensionamento.

In via generale la Cassazione ricorda che il diritto alla pensione avviene, ai sensi dell’art.22, co.1 lett.c) legge n.153/69, e matura in capo al lavoratore interessato, se vi sono due requisiti importanti: il raggiungimento dell’anzianità contributiva e la cessazione del rapporto di lavoro al momento della data di presentazione della relativa domanda.

Per accedere dunque alla pensione di anzianità oggi chiamata anche ” pensione anticipata” è fondamentale e necessario che sia cessata l’attività lavorativa al momento che è inviata la domanda di pensionamento. 

Perciò non basta che siano trascorsi gli anni di lavoro effettivamente svolti, come stabilisce la Cassazione in una importante sentenza la n,. 14417 del 27 maggio 2019, ma requisito indefettibile e necessario è  l’interruzione dell’attività lavorativa  anche se i redditi da lavoro e la pensione sono tra loro CUMULABILI.

IL CASO DI SPECIE.  Un lavoratore aveva chiesto di poter usufruire della pensione, che gli era stata revocata dall’Inps, a motivo del divieto di cumulo con i redditi da lavoro. In appello i giudici decisero, sbagliando, che non fosse necessario che il lavoratore fosse inoccupato al momento della pensione di anzianità. La domanda accolta in Cassazione a favore dell’ Inps, ha chiarito che la pensione si ottiene solo se EFFETTIVAMENTE è cessato il rapporto col datore di lavoro, “anche diverso da quello in riferimento al quale sono stati versati i contributi alla gestione deputata a erogare la prestazione”. Risulta pertanto necessario un intervallo di tempo tra i successivi rapporti di lavoro per evitare che la pensione venga percepita insieme alla prestazione dell’attività lavorativa subordinata.

In caso contrario si verrebbe a creare una PRESUNZIONE DI SIMULAZIONE della effettiva risoluzione del rapporto al momento del pensionamento. Questa simulazione può essere vinta tramite il ricorso a plurimi potenziali indici sintomatici che non si concretizzano solo col mero dato temporale, ma che indicano che realmente il lavoratore abbia iniziato un nuovo rapporto di lavoro cessando quello precedente: la decisione spetterà al giudice del rinvio per accertare il carattere novativo o meno del rapporto di lavoro.

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