A partire dal 1° settembre le imprese possono inviare la comunicazione relativa agli investimenti di prevenzione e riduzione dei danni ambientali e oggetto di agevolazioni tramite il sito https://agevolazioniambientali388.incentivialleimprese.gov.it.
La legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 6 – commi da 13 a 19 – sistema di detassazione per investimenti ambientali realizzati da piccole e medie imprese, reca disposizioni in materia di tassazione del reddito di impresa, istituendo un sistema di detassazione per le piccole e medie imprese che realizzano investimenti ambientali. In particolare prescrive che:
– la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui reddito (comma 13);
– per investimento ambientale si intende il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali di cui all’articolo 2424, primo comma, lettera B), n. II, del codice civile, necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all’ambiente con esclusione degli investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge (comma 15);
– le imprese, ai fini della fruizione delle agevolazioni di cui al comma 13, provvedono a rappresentare nel bilancio di esercizio gli investimenti ambientali realizzati (comma 16);
– le imprese sono obbligate a comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro 30 giorni dall’adempimento di cui al punto 3), l’avvenuta realizzazione degli investimenti ambientali (comma 17).