Venerdì 24 aprile è stato sottoscritto il nuovo Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri.
A partecipare alla firma: il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e le parti sociali ANCI, UPI, Anas SpA, RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal, Uil, Filca, CISL e Fillea CGIL.
Il 27 aprile, hanno aderito al protocollo condiviso per i cantieri: Confartigianato, Cna, Claai, Casartigiani e Confapi.
Il documento ha adeguato il precedente di marzo alle previsioni del Protocollo generale per la sicurezza del 24 aprile, in previsione della riapertura delle attività edilizie del 4 maggio 2020.
Il protocollo prevede la suddivisione in specifiche sezioni delle regole principali:
- Obblighi informativi del datore di lavoro a tutti i lavoratori e a chiunque entri nel cantiere
- utilizzo dei dispositivi di protezione individuale
- modalità di accesso dei fornitori esterni ai cantieri
- pulizia e igiene nel cantiere e gestione degli spazi comuni (mense, spogliatoi)
- riorganizzazione del cantiere (turnazione, rimodulazione del cronoprogramma delle lavorazioni)
- gestione di una persona sintomatica in cantiere.
In allegato, anche esempi di casi in cui può essere prevista l’esclusione dalle penali per ritardi o mancata consegna nei lavori di cantiere per i datori di lavoro, a causa dell’emergenza.
Casi di esclusione delle penali per ritardi o consegne nel protocollo condiviso
- se non è possibile lavorare a distanza di sicurezza o non vi sia disponibilità adeguata dei dispositivi di protezione individuale.
- Se l’accesso alle aree comuni non può essere contingentato e non è possibile assicurare i servizi relativi in altro modo.
- Se si accerta un caso di lavoratore positivo al COVID-19 e si verifica, così, la necessità di porre in quarantena tutti i lavoratori con cui è venuto a contatto.
- Sospensione delle lavorazioni.
- Se il dormitorio non ha le caratteristiche minime di sicurezza richieste e/o non siano possibili altre soluzioni.
- Per indisponibilità di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature e maestranze funzionali alle specifiche attività del cantiere.
Il datore di lavoro è tenuto a informare i dipendenti ed eventuali elementi esterni al cantiere sulle disposizioni legislative, attraverso cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento e gli obblighi connessi.
Alcuni tra gli obblighi relativi alla prevenzione del contagio, sono il controllo della temperatura corporea, con divieto d’accesso se superiore ai 37,5°, e l’impegno a rispettare tutte le disposizioni per la sicurezza.