Il reverse charge nel settore edile trova applicazione tra subappaltatore ed appaltatore, con il codice Ateco sezione F – costruzioni. Dal 2007, si applica alle prestazioni di servizi rese dai subappaltatori nel settore edilizio.
Cos’è il reverse charge?
E’ un meccanismo che prevede l’appaltatore come debitore d’imposta dell’operazione. Su di lui cade la responsabilità dell’integrazione della fattura con IVA e l’annotazione della stessa sul registro delle vendite e su quello degli acquisti.
Questa tipologia non va confusa con quella introdotta dal 2015, per operazioni diverse dai subappalti edili, riguardante le prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione d’impianti e completamento di edifici.
Requisiti per l’applicazione del reverse charge nei subappalti edili
L’inversione contabile nel settore edile richiede le seguenti condizioni:
- deve interessare tre soggetti: committente, appaltatore e subappaltatore;
- presenza di un contratto di appalto o di un contratto d’opera;
- la prestazione di appaltatore e subappaltatori deve rientrare nella sezione F della classificazione delle attività economiche Ateco.
Il reverse charge si applica nel rapporto instaurato dal subappaltatore con l’appaltatore principale, ma non tra l’appaltatore e il committente.
L’appaltatore fattura con IVA al committente, mentre i subappaltatori fatturano in reverse charge.
Fatturazione elettronica
Il subappaltatore deve riportare all’interno del tracciato xml il codice: “Natura operazione” N6 – inversione contabile.
Il provvedimento del 20 aprile 2020 dell’Agenzia delle Entrate ha emesso la nuova versione del tracciato xml della fattura elettronica, che convivrà col precedente dal 1 ottobre al 31 dicembre 2020. Invece, dal primo gennaio 2021 il nuovo tracciato diventerà obbligatorio con il codice: “N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile”.