L’articolo 29 del decreto legge 23 giugno 1995 n. 244 – convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 1995 n. 341 – e successive modifiche e integrazioni, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali confermi o ridetermini la misura dello sgravio in oggetto, mediante decreto assunto di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La normativa prevede, altresì, che decorsi 30 giorni dal 31 luglio – e sino all’adozione del decreto – si applichi la riduzione già determinata per l’anno precedente, salvo conguaglio.
Poiché nel periodo suddetto non è intervenuto il decreto – si legge in un Messaggio dell’Inps – a decorrere dal 1° settembre 2016 le aziende potranno inoltrare l’istanza per accedere al beneficio nella misura fissata per il 2015, pari al 11,50%.
Circa le modalità di determinazione della contribuzione su cui operare la riduzione e dei soggetti che ne hanno diritto, si rinvia ai criteri da ultimo illustrati con la circolare n. 52 del 17 marzo 2016.
Si ricorda che hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore dell’artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.
Si ricorda, inoltre, che non costituiscono attività edili in senso stretto – pertanto sono escluse dalla riduzione contributiva in oggetto – le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili, contraddistinte dai codici Ateco 2007 da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, sempre accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P.
Lo sgravio è applicabile per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2016.
Le istanze finalizzate all’applicazione della riduzione contributiva nel settore dell’edilizia relativamente all’anno 2016 devono essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del cassetto previdenziale aziende del sito internet dell’Istituto, nella sezione “comunicazioni on-line”, funzionalità “invio nuova comunicazione”.
Entro il giorno successivo all’inoltro, i sistemi informativi centrali effettueranno i controlli formali e attribuiranno un esito positivo o negativo alla comunicazione.
Le posizioni contributive relative ai datori di lavoro ammessi allo sgravio saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione “7N”; a prescindere dalla data di inoltro dell’istanza, il codice di autorizzazione “7N” avrà validità da agosto a dicembre 2016.
I datori di lavoro autorizzati potranno esporre lo sgravio nel flusso UniEmens con le seguenti modalità: il beneficio corrente dovrà essere esposto con il codice causale “L206” nell’elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi>; il recupero degli arretrati dovrà essere esposto con il codice causale “L207”, nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.
Nei casi di matricole sospese o cessate, l’azienda che deve recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione, effettuerà la richiesta avvalendosi della funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende, utilizzando una dichiarazione conforme al fac-simile allegato al presente messaggio (allegato n. 1); la sede Inps competente, verificata la spettanza del beneficio, attribuirà il codice di autorizzazione “7N” relativamente all’ultimo mese in cui la matricola era attiva.
I datori di lavoro autorizzati alla riduzione contributiva secondo la modalità sopra descritta, ai fini della fruizione del beneficio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).
Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso UniEmens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; non saranno ovviamente valorizzate le settimane, i giorni retribuiti ed il calendario giornaliero.
Sarà invece valorizzato l’elemento <TipoLavStat> con il codice “NFOR”, che contraddistingue gli operai non più in carico presso l’azienda.
Nell’ipotesi in cui il decreto interministeriale dovesse escludere lo sgravio per l’anno 2016 o modificarne la misura rispetto all’anno 2015, l’Istituto provvederà a recuperare gli importi non spettanti, ovvero fornirà ai datori di lavoro le istruzioni per il conguaglio delle differenze a credito.
Fonte: INPS