Mercoledì 6 luglio
UNICO 2016 – Prorogato ad questa data il termine per effettuare, senza alcuna maggiorazione, il versamento (unica soluzione o prima rata) delle imposte dovute a saldo in base alla dichiarazione dei redditi solo per chi è soggetto agli studi di settore e per i contribuenti minimi e in regime forfettario. Entro lo stesso termine deve essere versato il 1° acconto IRPEF, IRES ed IRAP eventualmente dovuto per il 2016. La maggiorazione dello 0,40% scatta per i pagamenti effettuati dal 7 luglio al 22 agosto.
Per il versamento deve essere utilizzata da tutti i contribuenti la delega F24 ed i seguenti codici tributo:
4001 – IRPEF saldo;
4033 – IRPEF acconto prima rata;
4200 – acconto IRPEF redditi soggetti a tassazione separata;
2003 – IRES saldo;
2001 – IRES acconto prima rata;
3800 – IRAP saldo;
3812 – IRAP acconto prima rata;
3801 – Addizionale regionale IRPEF;
3844 – Addizionale comunale IRPEF;
3843 – Acconto addizionale comunale IRPEF;
1683 – Contributo di solidarietà ;
4041 – Patrimoniale sugli immobili situati all’estero – saldo;
4044 – Patrimoniale sugli immobili situati all’estero – acconto prima rata;
4043 – Patrimoniale sulle attività finanziarie detenute all’estero – saldo;
4047 – Patrimoniale sulle attività finanziarie detenute all’estero – acconto prima rata.
CEDOLARE SECCA – La proroga a questa data per i versamenti di UNICO (senza maggiorazione) vale anche se il contribuente, soggetto agli studi di settore, deve pagare il saldo 2015 della cedolare secca sugli affitti e/o se dovuta la prima rata di acconto della cedolare secca per il 2016. Per il pagamento con il Modello F24 sono previsti i seguenti codici tributo:
1842 – Cedolare secca locazioni – saldo;
1840 – Cedolare secca locazioni – acconto prima rata
STUDI DI SETTORE – I contribuenti titolari di partita IVA che hanno adeguato i ricavi o i compensi alle risultanze degli studi di settore, entro questa data devono effettuare il versamento della maggiore IVA eventualmente dovuta utilizzando il codice tributo 6494. Il versamento della maggiore imposta dovuta a seguito di adeguamento ai parametri, invece, deve essere effettuato entro il termine di presentazione di Unico 2016. Scade anche il termine per il versamento dell’eventuale maggiorazione del 3% per effetto dell’adeguamento spontaneo agli studi di settore (codice tributo 4726 per le persone fisiche e 2118 per i soggetti diversi dalle persone fisiche).
REGIME DEI MINIMI – Scade il termine per effettuare, senza maggiorazione, il pagamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF dovuta per il 2015 (e dell’eventuale acconto per il 2016) da chi ha deciso di continuare di avvalersi del regime fiscale di vantaggio fino al compimento del quinquennio, oppure fino al trentacinquesimo anno di età. I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
1795 – Imposta sostitutiva Regime fiscale di vantaggio imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – saldo,
1793 – Imposta sostitutiva Regime fiscale di vantaggio imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – acconto prima rata.
Giovedì 7 luglio
730 – Entro questa data si deve presentare al Caf o ai professionisti abilitati il modello 730 e la busta contenente il 730-1 per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’IRPEF.
Per la presentazione del 730 Precompilato direttamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate la scadenza è stata prorogata al 22 luglio. Entro questa data i Caf e i professionisti abilitati devono provvedere a presentare almeno l’80% delle dichiarazioni per usufruire, per la restante parte, della proroga al 22 di luglio.
Lunedì 11 luglio
Scadenza rinviata a questa data poiché i giorni 9 e 10 luglio sono considerati festivi.
Lavoratori domestici – Ultimo giorno per versare i contributi all’Inps relativi al II trimestre 2016 (aprile/giugno), in relazione ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.
Martedì 12 luglio
Termine richiesta DISS-COLL. – Scade il termine per chiedere l’indennità di disoccupazione da parte dei co.co.co. che hanno perso il lavoro nel periodo dal 1° gennaio al 5 maggio 2016. Per le cessazioni intervenute successivamente (dal 6 maggio in poi) si ha tempo 68 giorni (Inps, circolare n. 74/2016)
Lunedì 18 luglio
Scadenza rinviata a questa data poiché i giorni 16 e 17 luglio sono considerati festivi.
Contributi Inpgi e Casagit – Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi al mese di giugno 2016 da parte delle aziende giornalisti ed editoriali.
Contributi Inps (lavoratori dipendenti) – Scade il termine per versare i contributi relativi al mese di giugno 2016 da parte della generalità dei datori di lavoro. Il versamento va fatto con modello F24.
Tfr a Fondo Tesoreria Inps – Scade il termine per versare il contributo al fondo di Tesoreria dell’Inps pari alla quota mensile (integrale o parziale) del trattamento di fine rapporto lavoro (tfr) maturata nel mese di giugno 2016 dai lavoratori dipendenti (esclusi i domestici) e non destinata a fondi pensione. Il versamento interessa le aziende del settore privato con almeno 50 addetti e va fatto con modello F24.
Ticket licenziamenti – Entro questa data va versato il contributo sui licenziamenti effettuati durante il mese di maggio 2016 (Inps circolare n. 44/2013).
Contributi gestione separata Inps (collaboratori e associati in partecipazione) – Scade il termine per versare i contributi previdenziali relativi al mese di giugno 2016 da parte dei committenti. Il pagamento va fatto tramite modello F24.
Versamenti Irpef – Tutti i datori di lavoro e committenti, sostituti d’imposta, devono versare le ritenute Irpef operate sulle retribuzioni e sui compensi erogati nel mese di giugno 2016, incluse eventuali addizionali.
Lunedì 18 luglio
Scadenza rinviata a questa data poiché i giorni 16 e 17 luglio sono considerati festivi.
IVA MENSILE – Ultimo giorno utile per versare l’eventuale imposta a debito relativa al mese di giugno (contribuenti mensili). Il codice tributo da utilizzare per il versamento è il 6006 – Versamento IVA mensile giugno.
IRPEF – Scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute operate nel mese precedente sui seguenti compensi:
1) retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio e emolumenti arretrati (codici 1001 e 1002). Per il versamento dell’addizionale regionale Irpef il codice tributo è il 3802, mentre per l’addizionale comunale il codice tributo è il 3848. L’acconto dell’addizionale comunale 2012 trattenuto al lavoratore deve essere versato con il codice 3847;
2) emolumenti corrisposti per prestazioni stagionali (codice 1001);
3) redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente: compensi corrisposti da terzi, assegni periodici, indennità per cariche elettive, rendite vitalizie, borse di studio e simili, rapporti di collaborazione a progetto (codice 1004);
4) indennità per cessazione di rapporto di lavoro (cod. 1012);
5) indennità per cessazione del rapporto di collaborazione a progetto (codice 1004);
6) provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza di commercio (cod. 1038);
7) redditi di lavoro autonomo: compensi per l’esercizio di arti e professioni (cod. 1040);
8) redditi derivanti da utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e redditi erogati nell’esercizio di attività sportive dilettantistiche (codice 1040);
9) indennità per cessazione di rapporti di agenzia o di collaborazione di cui al punto 6) (codice 1040);
10) compensi per prestazioni di lavoro autonomo corrisposti a soggetti residenti all’estero (codice 1040);
11) ritenute alla fonte su somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi (codice 1049);
12) compensi per perdita di avviamento commerciale L.19/63 (codice 1040);
13) ritenute operate nel 2° trimestre 2016 in relazione agli utili corrisposti nello stesso periodo con applicazione della ritenuta a titolo d’imposta (codice 1035).
CONDOMINIO – Versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti a giugno per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi. I codici tributo da indicare nella delega di pagamento F24 sono i seguenti:
1019 – Ritenute del 4% a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal percipiente;
1020 – Ritenute del 4% a titolo di acconto dell’Ires dovuta dal percipiente.
IMPOSTE RATEIZZATE – Ultimo giorno utile per effettuare il versamento della 2ª rata delle imposte rateizzate da parte dei contribuenti (titolari di partita IVA) che hanno pagato la prima rata entro il 16 giugno o entro il 6 luglio. Per il pagamento degli interessi devono essere utilizzati i seguenti codici tributo:
1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali;
3805 – Interessi pagamento dilazionato tributi regionali;
3857 – Interessi pagamento dilazionato addizionale comunale IRPEF.
UNICO 2016 – Scade in questa data il termine per versare – in unica soluzione o come 1ª rata – le imposte dovute (a saldo e in acconto) con la maggiorazione dello 0,40% da parte dei contribuenti che non sono soggetti agli studi di settore. Per i codici tributo da utilizzare si veda la scadenza del 6 luglio.
RAVVEDIMENTO OPEROSO – Scade il termine per regolarizzare gli adempimenti (omessi, tardivi o insufficienti versamenti di imposte o ritenute) non effettuati entro il 16 giugno scorso.
Venerdì 22 luglio
730 – lavoratori dipendenti e pensionati possono entro questa data presentare direttamente il modello 730 Precompilato attraverso l’applicazione web dell’Agenzia delle entrate (la scadenza del 7 luglio è stata prorogata).