Lunedì 10 luglio
LAVORATORI DOMESTICI – Ultimo giorno per versare i contributi all’Inps relativi al II trimestre 2017 (aprile/giugno), in relazione ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.
Lunedì 17 luglio
CONTRIBUTI INPGI E CASAGIT – Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi al mese di giugno 2017 da parte delle aziende giornalisti ed editoriali.
CONTRIBUTI INPS (LAVORATORI DIPENDENTI) – Scade il termine per versare i contributi relativi al mese di giugno 2017 da parte della generalità dei datori di lavoro. Il versamento va fatto con modello F24.
TFR A FONDO TESORERIA INPS – Scade il termine per versare il contributo al fondo di Tesoreria dell’Inps pari alla quota mensile (integrale o parziale) del trattamento di fine rapporto lavoro (tfr) maturata nel mese di giugno 2017 dai lavoratori dipendenti (esclusi i domestici) e non destinata a fondi pensione. Il versamento interessa le aziende del settore privato con almeno 50 addetti e va fatto con modello F24.
TICKET LICENZIAMENTI – Entro questa data va versato il contributo sui licenziamenti effettuati durante il mese di maggio 2017 (Inps circolare n. 44/2013).
CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS (COLLABORATORI E ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE) – Scade il termine per versare i contributi previdenziali relativi al mese di giugno 2017 da parte dei committenti. Il pagamento va fatto tramite modello F24.
VERSAMENTI IRPEF – Tutti i datori di lavoro e committenti, sostituti d’imposta, devono versare le ritenute Irpef operate sulle retribuzioni e sui compensi erogati nel mese di giugno 2017, incluse eventuali addizionali.
RICHIESTE BONUS ASILI NIDO – Da questa data fino al 31 dicembre si possono presentare le domande, online, di contributo al sostegno del pagamento di rette degli asili nido o per assistenza in famiglia, di bambini nati dal 1° gennaio 2016.
RAVVEDIMENTO IMU/TASI: ACCONTO 2017 – Ultimo giorno per regolarizzare l’omesso o insufficiente versamento – entro il termine del 16 giugno – dell’acconto 2017 per i due tributi comunali, usufruendo della sanzione ridotta all’1,5% (“ravvedimento breve”); sono dovuti anche gli interessi legali, calcolati al tasso dello 0,1% annuo. Sanzione e interessi vanno sommati e versati cumulativamente all’imposta principale. I pagamenti vanno effettuati con appositi bollettini di conto corrente postale preintestati (c/c n. 1008857615, per l’Imu, e c/c n. 1017381649, per la Tasi) oppure tramite modello F24, riportando nella “Sezione Imu e altri tributi locali”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, i codici tributo: 3912 (Imu per abitazione principale e relative pertinenze); 3914 (Imu per terreni); 3916 (Imu per aree fabbricabili); 3918 (Imu per altri fabbricati); 3925 (Imu per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – Stato); 3930 (Imu per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – Incremento Comune); 3958 (Tasi per abitazione principale e relative pertinenze); 3959 (Tasi per fabbricati rurali ad uso strumentale); 3960 (Tasi per aree fabbricabili); 3961 (Tasi per altri fabbricati).
RITENUTE – Scade il termine a disposizione dei sostituti d’imposta per versare le ritenute operate nel mese precedente. Questi i principali codici tributo da indicare nel modello F24: 1001 (retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio); 1002 (emolumenti arretrati); 1012 (indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata); 1040 (redditi di lavoro autonomo compensi per l’esercizio di arti e professioni); 1050 (premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita); 3802 (addizionale regionale Irpef); 3848 (addizionale comunale Irpef).
CONDOMINIO – Entro questa data i condomìni devono versare le ritenute del 4% operate nel mese precedente sui corrispettivi pagati per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi eseguite nell’esercizio di impresa o di attività commerciali non abituali (ad esempio, manutenzione o ristrutturazione dell’edificio condominiale e degli impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione di caldaie, ascensori, giardini, piscine e altre parti comuni dell’edificio). Questi i codici tributo da indicare nel modello F24: 1019 (ritenute a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal percipiente); 1020 (ritenute a titolo di acconto dell’Ires dovuta dal percipiente).
IVA MENSILE – Ultimo giorno per versare l’imposta a debito relativa al mese di giugno 2017. Nel modello F24 va indicato il codice tributo 6006 (Iva mensile – giugno).
IVA ANNUALE – Ultimo giorno per versare la quinta rata del saldo Iva 2016, con applicazione degli interessi dello 0,33% mensile. L’adempimento riguarda i contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale dell’imposta risultante dalla dichiarazione annuale, presentata entro il mese di febbraio. Nel modello F24 vanno indicati i codici tributo: 6099 (Iva dichiarazione annuale) e 1668 (interessi).
IMPOSTE RATEIZZATE – Ultimo giorno per versare – con gli interessi dello 0,18% – la seconda rata delle imposte risultanti dai modelli Redditi (compresa la cedolare secca per i canoni abitativi) ed Irap 2017, dovute dai contribuenti titolari di partita Iva che hanno versato la prima rata entro il 30 giugno. La scadenza riguarda anche il saldo Iva 2016, se si è scelto di differirne il pagamento al 30 giugno, maggiorando l’importo dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario del 16 marzo. Gli interessi per la rateizzazione non vanno cumulati all’imposta, ma versati a parte con i codici tributo: 1668 (interessi imposte erariali), 3805 (interessi tributi regionali), 3857 (interessi tributi locali).
Lunedì 24 luglio
MODELLO 730 – È l’ultimo giorno utile per poter trasmettere direttamente, attraverso l’applicazione web dell’Agenzia delle entrate, il modello 730/2017 precompilato.
Lunedì 31 luglio
LIBRO UNICO DEL LAVORO (LUL) – I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari (consulenti, ecc.) devono stampare il Lul o, nel caso di soggetti gestori, consegnarne copia al soggetto obbligato alla tenuta, con riferimento al periodo di paga di giugno 2017.
DENUNCIA UNIEMENS – Datori di lavoro e committenti, privati e pubblici (gestione ex Inpdap) devono inoltrare all’Inps, in via telematica, i dati retributivi (EMens) e contributivi (denuncia mod. Dm/10) relativi a dipendenti e collaboratori per il mese di giugno 2017.
MODELLI REDDITI E IRAP 2017: VERSAMENTI – Per chi non ha provveduto entro il 30 giugno, scade il termine per effettuare, con la maggiorazione dello 0,40%, il versamento, in unica soluzione o come prima rata, delle imposte dovute a saldo in base alla dichiarazione dei redditi e dell’Irap per l’anno 2016 e dell’eventuale primo acconto per il 2017. Questi i principali codici tributo da indicare nel modello F24: 4001 (Irpef saldo); 4033 (Irpef acconto prima rata); 4200 (acconto Irpef redditi soggetti a tassazione separata); 3800 (Irap saldo); 3812 (Irap acconto prima rata); 3801 (addizionale regionale Irpef); 3844 (addizionale comunale Irpef); 3843 (acconto addizionale comunale Irpef); 1842 (cedolare secca saldo); 1840(cedolare secca acconto prima rata); 1792 (regime forfetario saldo); 1790 (regime forfetario acconto prima rata); 1795(“nuovi minimi” saldo); 1793 (“nuovi minimi” acconto prima rata); 1683 (contributo di solidarietà); 4041 (Ivie saldo); 4044(Ivie acconto prima rata); 4043 (Ivafe saldo); 4047 (Ivafe acconto prima rata); 6494 (studi di settore, adeguamento Iva); 4726 (studi di settore, maggiorazione 3%).
Se non effettuato alla prevista scadenza del 16 marzo, può essere pagato anche il saldo Iva 2016 (codice tributo 6099), maggiorando l’importo dovuto dello 0,40%, per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo e fino al 30 giugno, e di un ulteriore 0,40%, per il differimento al 31 luglio.
IMPOSTE RATEIZZATE – Ultimo giorno per versare – con gli interessi dello 0,33% – la seconda rata delle imposte risultanti dai modelli Redditi (compresa la cedolare secca per i canoni abitativi) ed Irap 2017, dovute dai contribuenti non titolari di partita Iva che hanno versato la prima rata entro il 30 giugno. Gli interessi per la rateizzazione non vanno cumulati all’imposta, ma versati a parte con i codici tributo: 1668 (interessi imposte erariali), 3805 (interessi tributi regionali), 3857(interessi tributi locali).
Chi ha differito la prima rata dal 30 giugno al 31 luglio, maggiorando gli importi dovuti dello 0,40%, entro questa data deve versare anche la seconda rata, senza applicazione di interessi.
REGISTRO – Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° luglio 2017 e per versare l’imposta di registro sui contratti stipulati o rinnovati tacitamente da quella data, per i quali – nelle ipotesi possibili – non è stata esercitata l’opzione per il regime della “cedolare secca”. Il contratto può essere registrato in uno dei seguenti modi: utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (tale modalità è obbligatoria per gli agenti immobiliari e i possessori di almeno 10 immobili); presso un ufficio dell’Agenzia delle entrate, compilando il modello RLI; incaricando un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) o un delegato. Nella prima ipotesi (registrazione via web), le imposte si pagano contestualmente, con addebito su c/c (il versamento telematico è possibile anche per le annualità successive alla prima e in caso di proroga). Se invece la registrazione avviene in ufficio, l’imposta di registro va versata richiedendone l’addebito sul proprio conto corrente (con questa modalità si può pagare anche la relativa imposta di bollo) oppure con il modello “F24 – Versamenti con elementi identificativi”, nel quale devono essere indicati i codici tributo: 1500 (imposta di registro prima registrazione); 1501 (imposta di registro annualità successive); 1504 (imposta di registro proroga); 1505 (imposta di bollo).
RINVIO DEI TERMINI
Si ricorda che il dl n. 16/2012 (convertito dalla legge n. 44/2012) all’articolo 3-quater “Termini per adempimenti fiscali” dispone la proroga dei termini con scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno al giorno 20 dello stesso mese di agosto, senza alcuna maggiorazione. La proroga riguarda i termini per gli adempimenti fiscali e per il versamento delle somme dovute a titolo di imposte e contributi. Quest’anno ci sarà un giorno in più: il 20 cade di domenica e, quindi, il termine slitta a lunedì 21 agosto.